beni immobili.
I beni sono concessi a titolo gratuito a seguito di stipula di contratto-convenzione.
Possono avanzare richiesta di concessione, per finalità sociale conferente con la
destinazione d’uso stabilita dall’amministrazione e riportata nell’elenco di cui all’allegato
A, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
› Organizzazioni, enti, associazioni e comunità di cui alla legge 266/91 e s.m.i. iscritte
nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato;
› Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n.349 e s.m.i.
› Cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e s.m.i.;
› Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti.