martedì 5 gennaio 2010

Dal 1° Gennaio i consumatori possono ricorrere alla CLASS ACTION




Dal 1° gennaio 2010 i consumatori italiani possono esercitare la class action, ossia l'azione collettiva a tutela dei propri diritti per danni o inadempienze contrattuali da parte delle aziende, per sanare gli illeciti commessi dl 16 agosto 2009.

"Anche in Italia - commenta il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola - diventa finalmente operativo uno strumento di civiltà, essenziale per la tutela dei consumatori, già attivo in altri paesi sviluppati". In sostanza la nuova disciplina consente a consumatori o utenti che abbiano subito danni derivanti da prodotti Difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo: ad esempio quando la controparte è molto più forte sul piano economico, e può quindi avvalersi in giudizio di strumenti di difesa più efficaci. O anche quando i comportamenti illeciti dell'azienda, pur avendo grande rilevanza nel loro complesso, arrecano al singolo un pregiudizio di lieve entità. Ecco, in pillole, tutto quello che è utile sapere sulla class action.
In che cosa consiste: è un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, che agiscono in proprio o dando mandato a un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi, però, è incompatibile con la scelta di aderire a una class action.

Da chi può essere promossa. Dai consumatori-utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

Come dare il via all'azione. Mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori/utenti propone l'azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato a un'associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.

Le differenze rispetto alla versione della norma precedente. Rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione. La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.

Benefici. Se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.