mercoledì 10 dicembre 2008

Occhio alla firma del contratto: agente di commercio o procacciatore d'affari?

Per la distinzione tra le figure di agente di commercio e di procacciatore d'affari bisogna aver riguardo agli elementi che qualificano il contratto di agenzia.
Si può sostanzialmente dire che un rapporto di agenzia è caratterizzato:
  1. dall'obbligazione assunta dall'agente di promuovere la conclusione di contratti;
  2. dalla stabilità dell'attività esplicata;
  3. dall'attribuzione di una zona e/o clientela e di una tipologia di prodotti;
  4. da un compenso di natura provvigionale e quindi variabile;
  5. dalla facoltà del preponente di dare istruzioni, ma di non avere un potere direttivo e/o disciplinare sull'agente e dalla conseguente autonomia di quest'ultimo nell'organizzazione della propria attività lavorativa.

Il procacciatore, invece, è un collaboratore del preponente che non è legato a quest'ultimo da un rapporto stabile. L'attività in questo caso è svolta in forma assolutamente occasionale con un corrispettivo che può essere determinato di volta in volta. Al procacciatore non è assegnata nè una zona nè una clientela determinata, nè, in sostanza, incombe su di lui alcun obbligo di svolgere quell'attività promozionale che invece abbiamo visto essere uno degli elementi qualificanti del contratto di agenzia.

Buon lavoro!

Giulia

PRONTO IL BONUS FISCALE


Attiva la procedura telematica per richiedere il bonus fiscale famiglia, di cui possono beneficiare - a patto che ne faccinao richiesta - lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti, sotto di una certa soglia di reddito e composizione familiare. Sono esclusi i lavoratori autonomi.
Una misura una tantum, introdotta dall'articolo 1 del decreto legge anticrisi (185/08) e valida per il solo 2009.
Il beneficio consiste in un bonus straordinario, erogato una sola volta, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1000 euro in base al reddito e ai componenti del nucleo familiare che inoltra la richiesta. In assenza di sostituto d'imposta, la domanda va presentata alle Entrate entro il 31 marzo 2009 (se con requisiti 2007) o con la dichiarazione dei redditi (entro il 30 giugno 2009 per gli esonerati) se i requisiti scelti sono quelli del 2008.
Il beneficio erogato non costituisce reddito né a fini fiscali, né a quelli previdenziali, né tanto meno per il rilascio della social card.
Non si ha diritto al bonus famiglia se si è
single, senza figli e non pensionati (con più di 65 anni) e se si tratta di una famiglia senza figli e un lavoro autonomo (il bonus è pensato solo per persone che percepiscono reddito da lavoro dipendente o da pensione.