martedì 19 maggio 2009

La newsletter si sgranchisce le lettere...



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UNA SOLUZIONE PER LE RITENUTE D'ACCONTO NON CERTIFICATE


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo, chiarisce i dubbi sulla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d’impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.
L’articolo 36-ter del d.p.r. n. 600/1973, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti, tra l’altro, dalle certificazioni richieste ai contribuenti.
Nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute subite è comunque possibile lo scomputo delle stesse a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo, alle stesse andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Nelle ipotesi di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l’ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando la stessa come “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di cui all’articolo 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445, che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.